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Chi siamo

L’Associazione Concorsualisti è stata costituita a Verona il 20 gennaio 2001, sotto la precedente denominazione Associazione Veronese dei Concorsualisti. E’ una associazione senza fini di lucro e si prefigge di svolgere attività diretta a contribuire allo studio e all’approfondimento del diritto concorsuale, attraverso l’organizzazione di convegni e seminari, a concorrere a formare la professionalità, anche attraverso concorsi e borse di studio per giovani professionisti e collabora con gli Ordini professionali e gli organi giudiziari. Sono ammessi, previa richiesta e verifica dei requisiti di statuto, tutti i professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a livello nazionale.

Convegno 11.6.2.2024 "I recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di CTU contabile"

 

Martedì 11 giugno 2024AuditoriumCentro Cardinale G. UrbaniVia Visinoni 4/C Zelarino (VE)

Locandina

29.5.2024 proposta di modifica dell'art. 2407 c.c.

 

La Camera dei Deputati approva all'unanimità la proposta di modifica dell'art. 2407 c.c.

che passa ora al Senato

A cura dell’avv. Francesca Gambato Caberlotto di Venezia e dell’avv. Alberto Rinaldi di Verona

In particolare: limitazioni al quantum risarcibile dai sindaci, con risarcimenti a scaglioni, in base ai compensi annuali percepiti e uniformità per sindaci e revisori della decorrenza della prescrizione quinquennale dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c., relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

La norma espressamente non prevede alcuna limitazione in caso di dolo.

Rispetto alla precedente formulazione risulta soppresso l’intero secondo comma dell’art. 2407 c.c. che riguarda la responsabilità solidale: “Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.” Il che potrebbe rispondere ad un’esigenza di coerenza con la limitazione in tema di quantum risarcibile; fermo restando che la nuova formulazione non interviene in alcun modo sui principi della responsabilità solidale in tema di obbligazioni e fatti illeciti e fermo restando altresì che in caso di dolo i sindaci rispondono nella stessa misura degli amministratori e sempre dunque in via solidale.

Nella apposita Commissione della Camera dei Deputati, è stato chiarito che “Dal punto di vista del riparto delle competenze legislative, le disposizioni recate dal provvedimento in esame riguardano l'ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.”

La nuova formulazione non riguarda quindi la materia penale ed infatti non è regolata la responsabilità ex art. 2043 c.c., in caso di corresponsabilità extracontrattuale da reato ex art. 2055 c.c. e 110 c.p. dei componenti del collegio sindacale, per i reati previsti dagli art. 216 e 217 l.fall., ora art. 322 e 323 CCI. In particolare il reingresso della responsabilità senza le nuove limitazioni di quantum appare possibile attraverso la configurazione del reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, l.fall. e 323 CCI, potendo facilmente essere coinvolti anche i sindaci nella mancata iniziativa di autofallimento o autoliquidazione giudiziale, essendo ora prevista l’iniziativa espressa dei sindaci ad opera dell’art. 37, comma 2, CCI, mentre il previgente art. 6 l.fall. stabiliva la legittimazione attiva del debitore, del creditore, o del pubblico ministero.

 

Testo vigente art. 2407 c.c.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica [24092449].

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 23932393 bis23942394 bis e 2395 [2364, n. 4, 24342632].

 

Nuovo testo art. 2407 c.c.

« Art. 2407. – (Responsabilità) – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno ».

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11/05/2024

Assemblea 21.5.2024 - Costituzione sezione di Venezia

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dell’Associazione Concorsualisti   Prima convocazione 20 maggio 2024, ore 8.00 Seconda convocazione 21 maggio 2024, ore 19.30   Verona,

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Lunedì 20 maggio ore 11-13, aula Tantini - "El Derecho preconcursal español: comunicación de apertura de negociaciones y planes de reestructuración" Mercoledì 22 maggio

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Convegno 22 Maggio 2024 - Le segregazioni patrimoniali nel Diritto commerciale

Mercoledì 22 maggio 2024 dalle ora 11.30 alle ore 13.30 Aula Tantini - Palazzo di Giurisprudenza, Via Montanari, 9, Verona   Clicca qui per visualizzare la locandina del convegno

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